Statuto integrale dell’Associazione per la Ricerca e lo Studio Interculturale Ars Magna
Titolo 1: Denominazione e scopi
Art.1 Denominazione
1– È costituita l’associazione culturale denominata “Associazione per la Ricerca e lo Studio Interculturale Ars Magna”, in breve “Ars Magna”.
Art.2 Scopi
1-Scopo dell’Associazione è promuovere il benessere psicofisico, lo sviluppo culturale e l’evoluzione spirituale attraverso l’integrazione fra le antiche conoscenze tradizionali di culture diverse ed i risultati della ricerca scientifica contemporanea.
L’Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge di:
a) promuovere, diffondere, organizzare e disciplinare la ricerca, lo studio e la pratica di tutte le Arti Tradizionali – la Meditazione, gli Studi Filosofici e Religiosi, le discipline Yogiche, le Arti Marziali, gli studi Astrologici, le Tradizioni Alchemiche e le Medicine Antiche e popolari delle varie tradizioni d’Oriente ed Occidente, la Calligrafia ed ogni Arte volta allo sviluppo culturale e spirituale – supportandole ed integrandole con le conoscenze più avanzate della scienza contemporanea.
b)Sviluppare percorsi formativi che fondano le pratiche tradizionali con le metodologie scientifiche, dalla ricerca filologica delle fonti alla verifica sperimentale dei risultati, e promuoverne il riconoscimento nazionale ed internazionale.
c)Formare Maestri, Operatori ed Istruttori rilasciando in modo autonomo diplomi di qualificazione che attestino l’acquisizione di competenze nell’ambito di discipline per le quali non esiste, a tutt’oggi, il riconoscimento e la regolamentazione legislativa da parte dello Stato italiano.
d)Stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri , per ottenere il riconoscimento degli attestati e dei diplomi rilasciati laddove già sussistano le condizioni legislative che lo permettano.
e)Organizzare corsi, seminari, conferenze, viaggi di studio, fiere, congressi e convegni, e divulgare le proprie iniziative attraverso l’utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione ed informazione.
f)Incentivare ogni forma di collaborazione e di scambio fra associazioni, enti, istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private italiane e straniere che condividano le finalità statutarie dell’Associazione.
2-L’Associazione potrà partecipare ad una o più organizzazioni nazionali ed internazionali, anche contemporaneamente, che perseguano scopi simili od affini ed in tale caso ne accetterà statuti e regolamenti.
3-All’interno dell’Associazione potranno operare anche diverse branche, sezioni o raggruppamenti, distinti per settore di attività.
4-L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica, ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, senza discriminazioni di origine etnica, nazionalità, opinione politica/religiosa, genere/orientamento sessuale.
Titolo 2: Sede e durata
Art.3 Sede
1-L’Associazione ha la sua sede legale a Brione(BS) in via Riviere n.20.
2-Il Consiglio Direttivo potrà in qualsiasi momento trasferire la sede dell’Associazione ed istituire sedi secondarie, uffici, rappresentanze ed unità locali ovunque in Italia ed all’estero, senza necessità di modificare il presente statuto.
Art.4 Durata
1-La durata dell’Associazione è illimitata, salvo scioglimento anticipato da parte dell’Assemblea Straordinaria.
Titolo 3: Soci
Art.5 Adesione
1-La partecipazione all’Associazione è aperta a tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.
Art.6 Obblighi dei Soci
1-Tutti coloro che entrano a far parte dell’Associazione, per consapevole accettazione, si assumono i seguenti obblighi:
a) di osservare lo Statuto, i regolamenti interni, tutte le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, tutte le disposizioni emanate dai competenti Organi Sociali, nonché i regolamenti di eventuali enti, organizzazioni e federazioni ai quali sia affiliata l’Associazione.
b) di operare in assoluta correttezza e trasparenza nei confronti dell’Associazione e di tutti i suoi Membri.
c) di mantenere sempre un comportamento improntato al rispetto e alla solidarietà con tutti i Membri dell’Associazione.
Art.7 Categorie dei Soci
1– I Soci sono ripartiti nelle seguenti categorie, fermo restando che tutti hanno uguale titolo per partecipare pienamente alla vita dell’Associazione nei limiti e nei termini previsti dal presente Statuto:
a) Fondatori: tale qualifica è data dall’avvenuta sottoscrizione dell’atto costitutivo al momento della costituzione dell’Associazione.
b) Onorari: il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Socio Onorario dell’Associazione a personalità di particolare prestigio o che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione stessa. I Soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa e possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.
c) Ordinari: sono Soci Aderenti che vengono ammessi a tale categoria su parere inappellabile del Consiglio Direttivo, dietro richiesta scritta.
La richiesta può essere presentata solamente da parte di Soci Aderenti maggiorenni dopo almeno trentasei mesi di attività e tesseramento ininterrotto nell’Associazione.
d) Aderenti: sono ammessi come Soci Aderenti tutti coloro che desiderano partecipare alle attività e alle iniziative promosse dall’Associazione; per diventare Socio Aderente è necessario presentare una domanda scritta, soggetta al parere inappellabile del Consiglio Direttivo.
Titolo 4: Dimissioni – Provvedimenti disciplinari – Perdita delle qualifiche
Art.8 Dimissioni
1-I Soci cessano di far parte dell’Associazione nei seguenti casi:
a) per dimissioni, con effetto immediato, purchè non vi siano pendenti impegni economici assunti dall’Assemblea per investimenti od iniziative straordinarie, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
b) per decesso
c) per espulsione
Art.9 Provvedimenti disciplinari
1-Contro i Soci colpevoli di violazioni delle norme contenute, previste o richiamate dal presente Statuto e/o dai regolamenti dell’Associazione, potranno essere presi, a giudizio del Consiglio Direttivo, i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) deplorazione
b) sospensione dalla possibilità di partecipare alle iniziative Sociali
c) espulsione
Art.10 Perdita della qualifica di Socio
1-Oltre che per espulsione ai sensi del precedente Art.9, la qualifica di Socio si perde per morosità: si considera configurato il caso di morosità nell’ipotesi di mancato pagamento delle quote cui l’associato è obbligato per Statuto e/o regolamento per oltre trenta giorni dal termine stabilito.
Titolo 5 Mezzi economici – Patrimonio
Art.11 Mezzi economici
1-L’Associazione trae i mezzi per conseguire gli scopi Sociali:
a) dalle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo
b) dai proventi delle attività culturali e sportive
c) da donazioni, eredità, oblazioni ed elargizioni a titolo di liberalità da parte di soci o di terzi
d) da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
f) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione.
2-Per quanto riguarda le quote associative, è data facoltà al Consiglio Direttivo di fissare quote differenziate, rateizzate, ridotte o promozionali in relazione alle diverse attività in questione e alle diverse qualifiche per agevolare la partecipazione di ogni categoria di Soci alle attività Sociali.
Art.12 Patrimonio
1-L’eventuale patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni di proprietà comunque acquisiti dall’Associazione.
2-i Soci uscenti per qualsiasi causa non hanno diritto ad alcuna liquidazione o rimborso di quota del patrimonio Sociale.
Titolo 6: Riconoscimento dei Soci
Art.13 Tessera Sociale
1– Ai Soci verrà rilasciata, dopo la loro ammissione, una tessera personale che identifica il titolare nella sua posizione nell’Associazione e gli conferisce il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative dell’Associazione come da regolamento.
2-La tessera ha una validità annuale che risulta sospesa qualora il titolare non sia in regola con i pagamenti delle quote associative.
Art.14 Annotazione dei Soci
1– I nominativi e le qualifiche dei Soci verranno trascritti in un apposito Libro, ovvero archivio informatico.
2– Tutti i nominativi dei Membri dell’Associazione e le informazioni personali che li riguardano vengono raccolti, utilizzati e custoditi solo per scopi istituzionali previa autorizzazione degli interessati, in ottemperanza della legge 675/96 sulla privacy.
Titolo 7: Organi dell’Associazione
Art.15 Organi
1-Gli Organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci
b) L’Assemblea Interna
c) Il Consiglio Direttivo
d) Il Collegio dei Probiviri
e) Il Presidente
Titolo 8: L’Assemblea dei Soci
Art.16 Assemblea ordinaria e straordinaria
1-L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Membri maggiorenni dell’Associazione in regola con i pagamenti delle quote Sociali e si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria.
2-L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno, quando è chiamata ad approvare il bilancio annuale, e può essere convocata in via straordinaria per deliberare in questioni che riguardano le attività dell’Associazione.
3-L’Assemblea dei Soci elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo fra i Membri dell’Assemblea Interna.
Art.17 Convocazione dell’Assemblea
1-La convocazione dell’Assemblea dovrà avvenire tramite comunicazione scritta \telefonica\telematica con un preavviso di due settimane dalla data di convocazione, specificando luogo, data, ora della riunione ed ordine del giorno.
Art.18 Ammissione all’Assemblea
1-Non hanno diritto di prendere parte alle assemblee:
a) i Soci non in regola con il pagamento delle quote Sociali
b) i Soci assoggettati al provvedimento disciplinare di sospensione, per la durata della stessa.
2-Ogni Socio può rappresentare, con delega scritta, fino a altri due Soci assenti.
Art.19 Quorum costitutivo e deliberativo
1-L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
2-L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, in prima o seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice.
3-L’Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario di volta in volta eletti dall’Assemblea medesima: il verbale della riunione dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e da altri due Soci pure designati dalla stessa Assemblea come Scrutatori delle votazioni.
4-I voti potranno essere espressi sia per acclamazione, sia per alzata di mano, sia per appello nominale.
5-Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità con le leggi vigenti, il presente statuto ed i regolamenti interni, sono vincolanti per tutti i Soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.Eventuali impugnazioni dovranno essere proposte, pena la decadenza, avanti all’Assemblea Interna, entro dieci giorni dalla data dell’Assemblea.
Titolo 9: L’Assemblea Interna
Art.20 L’Assemblea Interna
1– L’Assemblea Interna è costituita dall’insieme dei Soci Fondatori ed Ordinari, in regola con le quote Sociali ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
2– L’Assemblea Interna si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo ogni volta che questo ritenga opportuno farlo per meglio definire i programmi delle iniziative Sociali e per verificare l’andamento delle attività in corso.
Art.21 Convocazione e quorum dell’Assemblea Interna
1-L’Assemblea interna viene convocata dal Consiglio Direttivo tramite comunicazione scritta \telefonica\telematica almeno una settimana prima della prevista riunione.
2-L’Assemblea Interna è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi Membri in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.
3-Il Membro che nell’arco di un anno diserti tre riunioni senza presentare valide giustificazioni al Consiglio Direttivo, risulta automaticamente reintegrato nella sua qualifica di Socio Aderente.
4-L’Assemblea Interna vota per appello nominale e delibera a maggioranza semplice.
Titolo 10: Il Consiglio Direttivo
Art.22 Composizione del Consiglio Direttivo
1-Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da un minimo di due consiglieri eletti nell’Assemblea Interna che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili
Art.23 Cariche all’interno del Consiglio
1-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed elegge fra i propri Membri un Vice Presidente e fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall’Associazione per il perseguimento degli scopi Sociali.
Art.24 Convocazioni e delibere
1-Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
2-Il Consiglio Direttivo viene convocato ordinariamente quattro volte l’anno, ed in via straordinaria ogni volta sia reso necessario dalle attività dell’Associazione.
3-Il Consiglio Direttivo è convocato tramite comunicazione scritta\telefonica\telematica con un preavviso di almeno sette giorni.
4-Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
Art.25 Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo
1-Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione a Socio Aderente e sul riconoscimento delle qualifiche dei Soci Ordinari.
2– Il Consiglio Direttivo approva i regolamenti e può nominare Commissioni, Commissari, delegati e conferire specifici incarichi per il perseguimento degli scopi Sociali anche a Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.
3-Il Consiglio Direttivo è investito di ogni e più ampio potere per il funzionamento tecnico, organizzativo e di amministrazione dell’Associazione, in gestione ordinaria e straordinaria, con la sola eccezione delle attribuzioni che la legge ed il presente statuto riservano all’Assemblea dei Soci.
4-Il Consiglio Direttivo può acquistare, permutare, sostituire attrezzature ed impianti, stipulare contratti con collaboratori, assumere e licenziare personale e compiere tutti gli atti amministrativi ed organizzativi necessari ed opportuni per il funzionamento dell’Associazione.
5-Il Consiglio Direttivo formula i bilanci preventivi e consuntivi e stabilisce l’entità delle quote associative annuali e dei contributi ordinari e straordinari dovuti dalle varie categorie dei Soci per il sostegno e/o la partecipazione alle singole attività Sociali.
Art.26 Decadenza ed integrazione dei Consiglieri
1-Qualora durante il mandato venissero a mancare dei Consiglieri, subentreranno loro i primi fra i non eletti nella votazione precedente.
2-I Consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del mandato conferito ai Consiglieri che hanno sostituito.
3-Nel caso non vi fossero Soci idonei ad assumere l’incarico di Consigliere, resta in carica il Consiglio Direttivo così rimasto se composto da almeno tre Membri; in caso contrario, il Presidente provvederà a convocare entro trenta giorni l’Assemblea straordinaria per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
4-Nel periodo che intercorre, la gestione dell’Associazione dovrà essere limitata alla sola ordinaria amministrazione e non potranno in ogni caso essere assunti impegni che non possano essere soddisfatti con le disponibilità di cassa.
5-I Membri del Consiglio che nell’arco di dodici mesi non intervengano, senza valida giustificazione, a tre sedute del Consiglio, sono considerati automaticamente decaduti dalla carica.
Titolo 11 Il Collegio dei Probiviri
Art.27 Composizione e funzionamento
1-Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall’Assemblea Interna qualora se ne manifesti la necessità ed ha durata sino alla conclusione del compito per il quale viene eletto.
2– Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri scelti fra i Soci Fondatori ed Ordinari con almeno trentasei mesi di anzianità ed elegge al proprio interno un Presidente.
3-Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze ad esso demandate.
Titolo 12 Il Presidente
Art.28 Funzioni del Presidente
1-Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti con terzi e ne ha la firma. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e qualora si verifichi un caso di parità di voti, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.
2-Il Presidente provvede alla direzione e gestione dell’Associazione in conformità alle delibere dell’Assemblea dei Soci, dell’Assemblea Interna e del Consiglio Direttivo; in caso di urgenza e/o di necessità, Egli può provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.
3-Il Presidente potrà nominare procuratori sia ad negotia che alle liti, concedere deleghe a uno o più Membri del Consiglio e potrà delegare.
4-In assenza del Presidente, il Vicepresidente ne ricopre interamente la funzione.
Titolo 13 Gratuità delle cariche
Art.29 Compensi ai Soci che rivestano cariche
1-Tutte le cariche nell’ambito dell’Associazione sono gratuite, restando salvi i rimborsi per spese effettivamente sostenute per l’adempimento dei mandati previsti dallo Statuto.
Titolo 14 Bilanci
Gli esercizi dell’Associazione hanno inizio il 1 Gennaio e chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un rendiconto consuntivo.
I rendiconti e i bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art.30 Bilancio preventivo
1-Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo entro la fine del mese di Dicembre di ogni anno consultando l’Assemblea Interna.
2-Il bilancio preventivo non è soggetto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Art.31 Bilancio consuntivo
1-Entro il mese di Aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo della gestione dell’anno precedente, dal 1°Gennaio al 31 Dicembre.
Titolo 15 Clausola compromissoria
Art.32 Impegno
1-Tutti coloro che aderiscono all’Associazione, per la tutela dei loro diritti ed interessi, anche legati ad eventuali cariche ricoperte, si impegnano a non adire ad altre autorità che non siano quelle Sociali rimettendo al Collegio dei Probiviri la soluzione di ogni e qualsiasi controversia originata dall’espletamento delle attività nell’ambito dell’Associazione.
2-Il giudizio verrà espresso, inappellabilmente e senza particolari formalità di procedura, dal Collegio dei Probiviri quale amichevole compositore.
3-L’inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari fino all’espulsione.
Titolo 16 Attuazione dello Statuto
Art.33 Regolamenti
1-Il Consiglio Direttivo procederà alla formulazione di tutti quei regolamenti che riterrà necessari od utili al buon funzionamento dell’Associazione, come, per esempio:
a) regolamenti riguardo i rapporti fra i Soci ed il loro comportamento.
b) regolamenti generali tecnici ed organizzativi, relativi alle qualifiche tecniche dei Soci.
c) regolamenti per disciplinare esami di qualifica.
) regolamenti riguardo le norme di pagamento delle quote Sociali, e così via.
Titolo 17 Scioglimento
Art.34 Devoluzione del patrimonio Sociale
1-In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni comuni così come l’eventuale residuo netto saranno devoluti a favore di Società, Enti od Associazioni aventi finalità affini agli scopi istituzionali dell’Associazione o comunque per finalità benefiche, secondo le disposizioni dell’Assemblea Interna.
Titolo 18 Modifiche statutarie
Art.35 Modifica dello Statuto
1-Il presente Statuto può essere modificato con la ratifica prima dell’Assemblea interna e quindi dell’Assemblea dei Soci.
Art.36 Richiamo a disposizioni legislative
1-Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto o dai regolamenti interni, si applicano le disposizioni di cui agli Art.36 e seguenti del Codice Civile e le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.
Laddove non indicato espressamente , con il presente Statuto l’Associazione Ars Magna dichiara di adeguarsi alle norme indicate nell’art.148 comma 8 TUIR riguardante le clausole statutarie che definiscono gli enti non commerciali.